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A tutti capita sovente di inoltrare qualche messaggio di testo, audio o video ricevuto tramite WhatsApp o altri social. C’è forse da preoccuparsi temendo di compiere un illecito o, addirittura, un reato? Sino a pochi anni fa, si temeva che una cosa riferita da una persona venisse poi divulgata ad altri da parte del pettegolo o della pettegola di turno. Oggi forse non è più così, perché quello che temiamo maggiormente è che un giudizio, una battuta, un messaggio audio o video o chissà cos’altro che abbiamo postato online venga poi “inoltrata” ad altri, magari divenendo di dominio pubblico. È bene chiedersi, dunque, se un comportamento simile travalichi la soglia della rilevanza giuridica.  I messaggi di posta elettronica, così come i messaggi scambiati in contesti privati sui social, costituiscono corrispondenza, essa tutelata dalle norme del codice penale. Senza entrare nel merito della norma di cui all’articolo 616 c.p., è bene solo accennare che

Una società manifatturiera non potrà più utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso presso l’azienda. La società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi motivi dovrà pagare una sanzione di 40mila euro e mettersi in regola con le misure correttive stabilite dal Garante per la privacy. L’Autorità, intervenuta a seguito del reclamo di un sindacato, ha appurato che, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative. È risultato, infatti, che anche i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro. E che i dati di un singolo dipendente

Grave violazione di sicurezza per la società di consegne Glovo, che ha subìto un accesso non autorizzato da parte di un hacker che avrebbe potuto trafugare dati riservati e credenziali di accesso di decine di milioni di clienti, driver e dipendenti. Già da tempo si erano sollevate varie perplessità sulla conformità al Gdpr dei trattamenti di dati personali effettuati da Glovo e da altre app di food delivery, e non a caso lo scorso anno la stessa Glovo era stata sanzionata dal garante spagnolo perché aveva "dimenticato" di nominare il data protection officer. A diramare adesso l'informazione del data breach è Bloomberg, che cita come fonte la società italiana di sicurezza Yarix, la quale ha affermato di avere le prove che i cyber criminali hanno già messo in vendita le nel Dark Web: si tratterebbe di un volume complessivo di circa 160GB di dati che includono nomi, numeri di telefono, password e informazioni legate

Rilasciato il nuovo aggiornamento del NextwarePro, il sistema di gestione sviluppato per il Non Profit e con il Non Profit. Gestione ruoli degli utenti: Nelle funzioni di configurazione è stata aggiunta questa tabella con la quale possono essere censiti i vari tipi di ruolo da abbinare poi agli utenti. Questa tabella sarà poi utilizzata per veicolare le attività in funzione del ruolo. Stampa mastrini: Inserita la possibilità di escludere dalla stampa i mastrini non movimentati nel periodo: Gestione fatture attive: Inserita la possibilità di indicare lo sconto sul totale fattura. Contabilizzazione incassi da soci/iscritti: E’ stata implementata la possibilità di escludere dalla contabilizzazione gli incassi. Ciò è utile nel caso in cui l’incasso sia già stato registrato direttamente dalla contabilità. Import donazioni: Le scadenze vengono ora esposte ordinate per anno/mese; la seleziona automatica del soggetto viene ora eseguita su qualunque indirizzo email censito in anagrafica; è stata implementata la possibilità di selezionare

L’acronimo BYOD ("bring your own device") si riferisce all'utilizzo di dispositivi personali, in particolare con riferimento agli ambienti lavorativi. Come si legge nelle Linee Guida WP249 del Gruppo di lavoro Art. 29 “a causa dell'aumento della popolarità, delle caratteristiche e delle capacità dei dispositivi elettronici di consumo, i datori di lavoro possono trovarsi nella situazione di gestire le richieste di dipendenti che intendono utilizzare i loro dispositivi personali sul posto di lavoro per svolgere i propri compiti”. Va aggiunto, peraltro, che una tale evenienza può verificarsi anche su richiesta del datore di lavoro e che essa si è verificata di fatto in relazione alla necessità e urgenza di far svolgere la prestazione lavorativa dal domicilio per effetto delle restrizioni imposte dalla disciplina emergenziale di contrasto alla pandemia da diffusione del Covid-19. Le citate Linee Guida ammettono che l'attuazione efficace di questa politica può comportare una serie di vantaggi per i dipendenti, tra

Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori. Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato all’editore di una testata online di trattare dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna, lesivi della riservatezza dei suoi familiari, in particolare della figlia minore. A seguito del reclamo presentato all’Autorità dal marito della donna ritrovata senza vita, il Garante ha accertato che l’articolo, di cui l’uomo richiedeva la rimozione, aveva riportato molti dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. In particolare venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata per la sua morte, e veniva riportato il suo indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia. Sulla base del Regolamento europeo e delle Regole

Il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato. E i meccanismi di ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati. È il principio ribadito dal Garante per la privacy che ha ammonito una società per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing. Alla società è stato inoltre vietato il trattamento dei dati senza consenso e per le violazioni riscontrate è stata inflitta una sanzione di 30.000 euro. Il procedimento è scaturito da due reclami con i quali si lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società, senza consenso e nonostante l’opposizione dei destinatari manifestata via pec. I reclamanti segnalavano inoltre l’impossibilità di interrompere gli invii tramite il tasto unsubscribe pure presente nelle email e

Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti. Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti. Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha effettuato verifiche sull’operato delle società incaricate delle attività di telemarketing. Dalla complessa attività istruttoria e ispettiva del Garante è emerso che i tre call center avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze ‘fuori lista’. I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso

Nel contesto della pandemia del Covid-19, gli Stati europei dovrebbero rafforzare le misure di protezione relative al trattamento dei dati personali dei minori, in particolar modo i dati riguardanti la loro salute e quelli raccolti nel quadro dell’istruzione, al fine di ridurre al minimo i potenziali effetti negativi, tra cui l’identificazione pubblica di un minore come portatore di Covid-19, ha affermato il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in una dichiarazione incentrata sulla protezione della privacy dei minori nell’ambiente digitale, adottata il 28 aprile 2021. Il Comitato dei Ministri ha espresso preoccupazione per le conseguenze e l’impatto della pandemia del Covid-19 sui minori a causa dell’aumento delle attività online e dell’utilizzo di prodotti e servizi online, o dell’esclusione digitale. Tuttavia, il Comitato dei Ministri ha riconosciuto anche le opportunità e i vantaggi degli strumenti online, come la didattica a distanza e la possibilità di rimanere in contatto con familiari e amici, e chiede agli

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