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Terzo settore: Libro soci e libro volontari, le differenze

Come noto, gli enti associativi devono individuare i soci nel senso di identificarli per calcolare il raggiungimento dei quorum nelle assemblee e chi gode dei diritti propri dei soci.
Pertanto, anche senza forme imposte per legge (quindi non è obbligatorio vidimare o bollare il libro), gli enti predispongono un libro soci dove vengono riportati i dati essenziali per identificare i soci, la data di iscrizione, il pagamento delle quote sociali e quant’altro di utile.

D’altro canto, molte organizzazioni non profit utilizzano volontari per la realizzazione delle loro attività e – anche ai fini assicurativi – è necessario redigere un registro dei volontari (non occasionali).
In relazione alla modalità di tenuta del registro dei volontari, un decreto di prossima emanazione individuerà meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche.Dato che le assicurazioni numeriche saranno quelle più utilizzate, il registro diventerà elemento fondamentale per l’ente al fine di provare all’assicurazione che il volontario era in carico all’ente.

Se il citato decreto – ad oggi mancante – confermerà le modalità adottate da quasi 20 anni dalle organizzazioni di volontariato, il registro dei volontari dovrà essere vidimato.
Al di là della differente “forma” dei due oggetti (libro dei soci e registro dei volontari), ci appare qui importante rilevare che si tratta di due adempimenti distinti.
In uno (libro soci) “calcolo” e testimonio chi ha diritto a partecipare ad assemblee, ad essere eletto ecc, nell’altro (libro volontari) chi assurge a volontario. I due rapporti che l’ente sancisce con i soggetti sono diversi, i due “contratti” (quello associativo e quello di lavoro volontario) hanno cause ed oggetti differenti.
Si fa anche presente che persino i soggetti i cui dati sono riportati nel libro dei soci e nel registro dei volontari non è detto che coincidano.

Non coincidono di certo in caso di fondazione, la quale per definizione non ha soci e quindi non deve tenere un libro soci ma che può avere volontari e quindi deve tenere un registro dei volontari.
Ma anche in caso di ETS associativi, alcuni soci possono non essere volontari – perché vengono solo alle assemblee e non si impegnano nelle attività dell’ente – oppure possono essere remunerati e quindi non sono volontari visto il divieto di cui all’art 17.
Inoltre possono esserci anche negli enti associativi dei volontari che non aspirano ad essere soci e in nessuna parte del Codice vi è una prescrizione alla sovrapposizione perfetta tra volontari e associati.

Pertanto i due oggetti di questo articolo – libro dei soci e registro dei volontari – sono e restano distinti.

 

Articolo ripreso da: ItaliaNonProfit.it