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Riforma del Terzo Settore: Il Volontario

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non è un volontario l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il Codice del Terzo Settore riconosce la rilevanza del volontariato e ne definisce alcuni aspetti come:

1) L’obbligo dell’assenza assoluta di forme di compenso, anche da parte del beneficiario, salvo rimborsi per spese documentate o autocertificate, premi e onorificenze di modico valore rispetto alle prestazioni effettuate;
2) l’incompatibilità come ogni forma di rapporto lavorativo, subordinato, autonomo, occasionale con l’ente presso cui si presta l’attività di volontariato, salvo alcune specifiche eccezioni;
il diritto a usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
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Le figura del volontario e le disposizioni del Codice del Terzo Settore
Il Codice  prevede inoltre alcune disposizioni specifiche per il volontariato all’interno degli Enti come:
1) possibilità di rimborso di spese documentate e preconcordate;
2) possibilità di rimborso di spese autocertificate; in questo caso deve esserci una specifica previsione di statuto e l’ammontare della somma rimborsata non deve superare i 10 euro giornalieri o i 150 euro mensili; il volontario deve rendere un’autocertificazione relativa all’effettività delle spese sostenute. Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente;

L’Ente del Terzo Settore che si avvale dell’opera dei volontari deve obbligatoriamente tenere un registro dei volontari e assicurare contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi i volontari registrati; il riconoscimento della prevalenza dell’attività di volontariato in associazioni, riconosciute e non riconosciute, con qualifica di Organizzazione di Volontariato (OdV) e Associazione di Promozione Sociale (APS), rispetto all’impiego di lavoratori autonomi o subordinati; il riconoscimento della prevalenza del lavoro autonomo o subordinato all’interno delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, dove il volontari possono avere solo una funzione complementare e non sostitutiva rispetto ai lavoratori.

 

Articolo ripreso da: ItaliaNonProfit.it