Per accedere alle Videoguide e alla documentazione in PDF scaricabile è necessario accedere con i dati forniti in fase di registrazione dal nostro staff.

Multata Associazione che inviava messaggi di marketing a degli ex donatori

L’Autorità belga per la protezione dei dati ha multato un’associazione che, sostenendo di avere un legittimo interesse, aveva inviato messaggi di marketing diretto a degli ex donatori che anni prima avevano contribuito a delle raccolte fondi, i quali nel frattempo avevano però esercitato il loro diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’21 del Gdpr, richiedendo al titolare la cancellazione dei loro dati personali ai sensi dell’art.17 del Gdpr.

La sanzione amministrativa, pari a mille euro, è scattata a seguito di un reclamo presentato all’autorità belga in cui gli interessati avevano lamentato il mancato riscontro all’esercizio dei loro diritti. Oltre a non aver rispettato i diritti di opposizione e di cancellazione, la Camera delle controversie belga ha anche ritenuto che nel caso di specie l’associazione non potesse validamente invocare il suo legittimo interesse come base giuridica per il trattamento, perché nel complesso non soddisfaceva le condizioni imposte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare nella sentenza Rigas dell’11 dicembre 2019 relativa alla Causa C-708/18.

Secondo questi recenti orientamenti, per invocare l’articolo 6.1, lettera f) del Gdpr, il titolare del trattamento deve infatti poter dimostrare che 1) gli interessi perseguiti possono essere riconosciuti come legittimi (“purpose test”); 2) il trattamento è necessario ai fini del trattamento previsto (“necessity test”); e 3) che sia stato fatto un bilanciamento di tali interessi con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate, il quale grava sul titolare del trattamento o su una terza parte (“balancing test”).

Nella fattispecie, la Camera delle controversie belga ha ritenuto che non era stata soddisfatta la terza condizione dell’articolo 6.1, lettera f), del GDPR e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Più specificamente, la Camera delle controversie belga ha riscontrato che sussistevano dubbi sul fatto che l’interessato potesse ragionevolmente aspettarsi che i suoi dati personali fossero trattati per scopi di marketing diretto anni dopo la raccolta di questi dati (considerando 47 Gdpr). Inoltre, il titolare del trattamento dei dati non aveva sufficientemente agevolato il diritto di opposizione.

 

Articolo Ripreso da: Federprivacy.org