Riforma del Terzo Settore: Il Volontario
Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non è un volontario l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni. Il Codice del Terzo Settore riconosce la rilevanza del volontariato e ne definisce alcuni aspetti come: 1) L'obbligo dell’assenza assoluta di forme di compenso, anche da parte del beneficiario, salvo rimborsi per spese documentate o autocertificate, premi e onorificenze di modico valore rispetto alle prestazioni effettuate; 2) l’incompatibilità come ogni forma di rapporto lavorativo, subordinato, autonomo, occasionale con l’ente presso cui si presta
Cosa cambia per chi lavora in un ente di terzo settore?
La Riforma cambia le regole anche per i lavoratori, vengono fissate indicazioni precise rispetto ai trattamenti economici e date indicazioni sui rapporti numerici tra volontari e lavoratori. Il Codice del Terzo Settore ha preso atto che gli attuali enti non profit – e un domani gli ETS – sono retti anche da persone che mettono al loro servizio tempo e professionalità. Lo stesso Codice, però, ha cercato di evitare che nella gestione di chi lavora all’interno degli stessi enti si potesse infrangere il principio di assenza di scopo di lucro. Le disposizioni che interessano i lavoratori parlano pertanto di: diritto dei lavoratori ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, che non può essere superiore al rapporto 1 a 8 (RAL) massimali retributivi: ai lavoratori non può essere corrisposta una retribuzione superiore del 40% rispetto a quella prevista dai contratti collettivi
Garante Privacy sanziona Wind Tre e Iliad
Il Garante della Privacy ha sanzionato Wind Tre Spa per circa 17 milioni di euro per "numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali", mentre un altro gestore telefonico, Iliad, "che è stato trovato carente sotto altri profili, in particolare in merito alle modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico", è stato sanzionato per 800.000 euro. "Continua l’attività di controllo del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti degli operatori telefonici anche a seguito delle centinaia di segnalazioni e reclami che settimanalmente pervengono all'Autorità per lamentare casi di 'marketing selvaggio' - spiega il Garante in una nota - Nell'ambito di tali attività di controllo, nella riunione del 9 luglio scorso, l’Autorità ha sanzionato Wind Tre Spa per circa 17 milioni di euro per numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali. Per analoghe violazioni, la società era già stata destinataria di un
Fatturazione elettronica:Parere negativo del Garante per la Privacy
I controlli incrociati sui dati delle fatture elettroniche violano la privacy. Sono troppi i dati e le informazioni che l'amministrazione finanziaria pretende di utilizzare nelle nuove analisi del rischio di evasione basate sulle procedure di memorizzazione ed archiviazione delle fatture elettroniche. Per il Garante della privacy tutto ciò evidenzia un rischio, tangibile, di una vera e propria profilazione generalizzata di tutti i contribuenti, compresi i minori d'età, non proporzionata e ridondante, rispetto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito. Si conclude così, con un parere estremamente negativo dell'Autorità, la valutazione di impatto sullo schema di provvedimento attuativo della nuova procedura di utilizzo, per otto anni, dei dati delle fatture elettroniche ai fini delle analisi del rischio di evasione disciplinata dall'articolo 14 del DL 124 del 2019. Il suddetto parere è stato rilasciato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il 9 luglio e annotato al n. 133 del registro dei provvedimenti. La
Rimozione dei contenuti da internet: le regole del Garante Europeo per la protezione dei dati
Il Garante europeo per la protezione dei dati (EDPS) ha pubblicato la versione finale delle sue linee guida sui criteri di adozione del diritto all’oblio nei motori di ricerca, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE. Il documento è apparso sul sito dell’istituzione comunitaria il 7 luglio. Il garante europeo della protezione dei dati (EDPS) è l’autorità indipendente per la protezione dei dati dell’Unione europea (UE). Il garante privacy europeo ha dato le sue linee guida sul diritto all'oblio L’Ente, tra gli altri compiti, ha anche quello di consigliare le istituzioni e gli organi dell’UE su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quello di consigliare la Commissione europea su proposte legislative, accordi internazionali, nonché su atti di esecuzione e delegati con impatto sulla protezione dei dati e sulla privacy; L’EDPB ha pubblicato le linee guida sul diritto all’oblio e motori di ricerca
Riforma del Terzo Settore: Raccolta fondi
Per la prima volta viene data una definizione giuridica all'attività di raccolta fondi che entra così a pieno titolo come attività dell'ente di terzo settore. "Il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”. (art. 7 Codice del Terzo Settore) Grazie al Codice del Terzo Settore, la raccolta fondi trova per la prima volta una sua definizione giuridica. Non solo, la norma introduce un’altra importante novità superando il concetto di occasionalità. Secondo il Codice del Terzo Settore, infatti, l’attività di raccolta fondi può essere realizzata in modo continuativo e in forma organizzata da un ente di terzo settore, coinvolgendo volontari, dipendenti e forze terze. Pertanto, l’attività di sollecitazione del pubblico affinché la propria organizzazione possa essere destinataria di donazioni può essere fatta con
Riconoscimento facciale, niente spesa al supermercato per chi ha precedenti penali
Se avete precedenti penali le telecamere del supermercato lo rilevano subito e vi impediscono di entrare facendo scattare l’allarme per avvertire la polizia. Non sono scenari avveniristici, ma è ciò che accade già da qualche giorno in circa 40 supermercati spagnoli situati a Maiorca, Saragozza e Valencia. La Mercadona, catena della grande distribuzione che ha 1620 supermercati in Spagna con 85 mila dipendenti e un fatturato annuo da 24,4 miliardi, ha infatti deciso di installare dei sistemi di telecamere intelligenti dotate di riconoscimento facciale che identificano il volto dei clienti raccogliendo una serie di dati biometrici che vengono confrontati con una banca dati, segnalando se chi desidera entrare a fare la spesa è un pregiudicato o ha altre restrizioni giudiziarie. In tal caso, scatta un allarme e il personale della sicurezza trattiene la persona alla reception mentre avverte la polizia. A seguito delle indispettite reazioni dei clienti che hanno lamentato la violazione
Dati personali dei bambini: Multata una scuola per violazione della privacy
Duemila euro di multa per aver diffuso i dati personali degli alunni affiggendoli sulla porta della scuola. Nei giorni scorsi l’istituto comprensivo di Uggiano è stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali. Al centro della questione c’è quanto avvenuto nel mese di marzo dello scorso anno nella scuola dell’Infanzia di Otranto, dipendente dal Comprensivo di Uggiano. Sulla porta dell’edificio erano stati affissi alcuni elenchi che riportavano i nomi degli alunni, le loro date di nascita, gli indirizzi di residenza e i numeri di telefono. In cima agli elenchi, poi, c’era la dicitura, scritta a matita, «manca copia vaccini». A segnalare l’accaduto al Garante era stata la presidente del comitato «Colibrì» di Nardò, Rossella Calcagni. L’istituto scolastico, dal canto suo, si è giustificato sostenendo che gli elenchi erano stati affissi per mero errore, che le liste erano state subito rimosse, che la dicitura «manca copia vaccini» non si riferiva
I Gruppi WhatsApp e Privacy
Un gruppo su WhatsApp può esistere senza che nessuno sia a conoscenza della sua esistenza, di chi siano i suoi membri o di ciò che viene condiviso. Per cominciare a comprendere meglio il ruolo che ha assunto durante la pandemia il servizio di messaggistica più popolare del mondo si deve partire proprio dalla percezione di segretezza che hanno i suoi utenti. A differenza di Twitter, Facebook e delle altre piattaforma di social media, WhatsApp è progettato per proteggere la privacy. E non è una differenza da poco. I gruppi nascono per gli scopi più disparati - una festa, l'organizzazione di una vacanza, un interesse condiviso - ma poi possono assumere una vita propria. Là dentro siamo tra simili, al sicuro, possiamo dire quello che vogliamo perché il gruppo lo accetta e ci capisce. Lo sperimentano quotidianamente tutti coloro che si confessano nel gruppo di calcetto, che si sfogano nella chat della
Garante Privacy: Il medico competente è un titolare autonomo del trattamento
Il medico competente è un titolare autonomo del trattamento.E' il chiarimento forniti dal Garante della privacy, che si può leggere nella Relazione dell'attività svolta nell'anno 2019 (presentata al Parlamento il 23 giugno 2020). Non è sempre facile individuare il ruolo privacy rivestito da soggetti, società, professionisti. Per questo diventano decisivi i provvedimenti del Garante, che fanno chiarezza. Il medico competente tratta dati personali in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Con una nota del 19 marzo 2019, ili Garante ha chiarito che il medico competente è un titolare autonomo del trattamento. A proposito del suo status «privacy», il Garante ha individuato la funzione del medico competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo trattamento consentito. In particolare, nello svolgimento
