Post di Facebook: quando diventa Diffamazione Aggravata
Commette il reato di diffamazione aggravata, ex articolo 595 comma 3 cod. pen., la persona che, attraverso la pubblicazione di un post su Facebook, accusa l'ex partner, in maniera non del tutto corrispondente alla realtà, di far mancare al proprio figlio i mezzi di sussistenza, facendolo così apparire a un numero indeterminato di potenziali utenti del social network come una persona incurante della vita del minore. Ad affermarlo è il Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 574/2019. La vicenda - La decisione si riferisce a un post pubblicato sulla propria bacheca Facebook da una donna che offendeva il suo ex compagno, accusandolo sostanzialmente di trascurare il figlio avuto da lei e di sperperare i propri soldi. A ciò aggiungeva altri commenti in cui, in sostanza, paragonava all'ex partner il suo nuovo compagno, elogiando quest'ultimo perché si prendeva cura di un figlio non suo. Il post veniva condiviso da molti utenti e
Cassazione: Il danno da violazione della privacy deve essere rilevante
La Corte afferma che “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU. non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale. Va detto che la sentenza si riferisce ad un periodo precedente l’entrata in vigore del GDPR ( regolamento generale privacy). Gli art 11 e 15 del Codice Privacy italiano sono stati infatti abrogati. A seguito dell’abrogazione espressa dell’art. 15 (“danni cagionati per effetto del trattamento”) del D.lgs. 196/2003
Aggiornamento NextWare Pro 2.9.2.0
Rilasciato il nuovo aggiornamento del NextwarePro, il sistema di gestione sviluppato per il Non Profit e con il Non Profit. Visualizzazione giacenze di magazzino: E’ stata introdotta la possibilità di visualizzare le giacenze anche di un solo articolo o dei soli articoli in giacenza. Viene ora visualizzato il valore delle giacenze valorizzate al: ultimo prezzo acquisto, prezzo medio acquisto, prezzo medio vendita. Stampa registro protocollo libero: Dalla stampa registrazioni è ora possibile ottenere la stampa del registro del protocollo libero che elenca tutte le registrazioni alle quali è stato attribuito il numero di protocollo ordinate per numero. Stampa buste: E’ stata implementata la stampa della busta nel formato C5. Movimenti di magazzino: E’ ora possibile generare i movimenti di magazzino leggendo la fattura elettronica del fornitore: se gli articoli sono stati codificati in anagrafica indicando l’articolo fornitore o il barcode del fornitore, vengono riconosciuti automaticamente, altrimenti è possibile abbinare manualmente i codici fornitore ai
Data Breach nel 2020: i numeri del fenomeno
Il recente "Cost of a Data Breach Report 2020" di Ponemon, lo studio che coinvolge oltre 500 organizzazioni che hanno subito violazioni di dati, ha restituito alcuni dati interessanti sul fenomeno e come si è sviluppato quest’anno. Partiamo dai numeri da prima pagina: rispetto allo scorso anno il costo medio per Data Breach non ha subito grosse variazioni, passando da 3,92 milioni di dollari a 3,86. Volendo fare una prima scrematura, il rapporto ha evidenziato come le aziende e i settori “più maturi” dal punto di vista della risposta ai Cyber incidenti si siano contraddistinti per aver mantenuto le spese di remediation a livelli più bassi contro quelle aziende che ancora non hanno fatto investimenti sufficienti nel ramo della Cyber Security. Allo stesso modo, l'esame di Ponemon, ha messo in luce come il costo medio per record variava notevolmente a seconda del tipo di dati esposti o rubati. Ovviamente tra i più ambiti
Videosorveglianza e i rischi Privacy
Tra le tecnologie più diffuse, la videosorveglianza sia quella ad aver un maggior impatto privacy in termini di rischio inerente al trattamento, ossia a presentare potenziali impatti negativi sui diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone fisiche (interessati). Le ragioni di ciò sono molteplici e sono da ricercarsi sia nello sviluppo tecnologico, che rende questo sistema di “controllo” sempre più evoluto (vedi gli algoritmi di face detection e recognition nel riconoscimento facciale) sia nell'utilizzo ormai diffuso e trasversale, che spazia in tutti gli ambiti privati (aziende, negozi, supermercati, centri commerciali, outlet, nosocomi, condomini, cliniche, studi professionali, ecc.) e pubblici (Comuni, Polizie locali, Forze dell’Ordine, Università, Tribunali, ecc.). Per queste ragioni il Titolare del trattamento, privato o pubblico che sia, dovrà osservare i principi e le forme giuridiche contemplate in una dettagliata normativa. Si pensi al combinato normativo di cui al regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs
WhatsApp: L’allerta della Polizia
Allerta da parte della Polizia su una truffa telefonica che sfrutta il nome della più famosa app di messaggistica, Whatsapp, per copiare i profili degli utenti su altri dispositivi. «Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone - si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online - è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un sms nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica. L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”». La Polizia fornisce una serie di consigli su come comportarsi nel caso si riceva una simile richiesta: Non dare seguito a richieste di invio
Come comunicare le coordinate di pagamento per il 5×1000
Avete trovato il vostro ente nell'elenco degli ammessi al 5×1000 dell’Agenzia delle Entrate? Se è il primo anno che ricevi questo beneficio o hai cambiato conto corrente ricorda che devi trasmettere le coordinate di pagamento all'Agenzia delle Entrate poter ricevere il corretto accredito di quanto destinato alla tua organizzazione. Chi deve comunicare le proprie coordinate di pagamento all’Agenzia delle Entrate? Se il tuo ente accede per la prima volta al 5×1000 o ha cambiato l’IBAN del proprio conto corrente devi trasmettere le coordinate di pagamento all'Agenzia delle Entrate. Non si è tenuti a effettuare tale operazione se l’ente non ha un conto corrente bancario o postale, non intende aprirne uno, e ha ricevuto un beneficio inferiore a 1000 euro. Quali sono i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate? Devi trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’IBAN del conto corrente, bancario o postale, intestato al tuo ente non profit, sul quale vuoi che venga effettuato il versamento del 5×1000.
L’Irlanda vieta a Facebook di inviare i dati personali
È una decisione destinata a destare scalpore (e forse anche a fare scuola) quella della Commissione irlandese per la protezione dei dati che, prima tra i regolatore della privacy dell’Unione Europea ha inviato a Facebook un ordine preliminare per sospendere i trasferimenti di dati negli Stati Uniti sui suoi utenti dell’UE. Si tratta del primo passo significativo che le autorità di regolamentazione dell’UE hanno compiuto per applicare una sentenza di luglio sui trasferimenti di dati della Corte d Giustizia Europea che limita il modo in cui aziende come Facebook possono inviare informazioni personali sugli europei al suolo statunitense, nel timore che i dati degli utenti europei vengano ‘spiati’ e schedati. Secondo Wall Street Journal, che riporta la notizia in esclusiva, per rispettare l’ordine preliminare irlandese, Facebook dovrebbe riprogettare il suo servizio per isolare la maggior parte dei dati che raccoglie dagli utenti europei, o smettere di servirli del tutto, almeno temporaneamente.
Agenzia delle Entrate: Funzionari vendevano i dati dei contribuenti.
Circa venti funzionari infedeli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate belga (SPF Finances) trafugavano dati personali dei contribuenti e rivendevano le informazioni ad un’agenzia di investigazioni private e ad un’altra società a questa collegata. Come ha ammesso uno degli indagati durante gli interrogatori delle autorità, i dati di ciascun contribuente venivano venduti ad appena 0,25 euro, ma nel complesso l’attività illecita era decisamente remunerativa fruttando circa tremila euro al mese che venivano pagati rigorosamente in contanti al dipendente disonesto che fungeva da “talpa” passando le informazioni all'esterno. Il commercio di dati personali riguardava le dichiarazioni fiscali, le informazioni patrimoniali e quelle successorie, utili quindi a determinare l’importo e la natura dei redditi, l’elenco delle proprietà immobiliari, gli affitti incassati o pagati, i numeri telefonici, quelli dei conti bancari, e delle sanzioni amministrative ricevute dal contribuente. L’analisi dei computer dei dipendenti incriminati ha confermato adesso i sospetti dell’indagine iniziata nel 2012, rivelando l'esistenza di
Propaganda Elettorale: Le regole per evitare gli abusi
Siamo ufficialmente arrivati al rush finale di questa ennesima tornata elettorale Per poter verificare quali dati possono essere trattati per finalità di propaganda elettorale e con quali modalità, occorre analizzare i principi vigenti in materia di protezione dei dati, anche alla luce dell’introduzione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) ed alle conseguenti modifiche apportate al Codice Privacy, ricordandosi che la correttezza del trattamento dati è fondamentale, non solo per mantenere la fiducia dei cittadini, ma anche per garantire un corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. Preliminarmente, occorre porre l’accento sulle condizioni di liceità del trattamento tra le quali, il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e documentabili ha una particolare importanza. Infatti, in tema di consenso, il Garante italiano, ha evidenziato che gli enti, le associazioni e gli organismi che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica possono utilizzare i dati dei propri iscritti, allo scopo di inviare comunicazioni politiche e di propaganda,
