Adeguamento Statuto: La scadenza del 31 Ottobre
La Riforma del Terzo Settore prevede l’adeguamento degli statuti degli enti entro la data del 31 ottobre 2020. Questo però è necessario solo in alcuni casi. Quando tale data non rappresenta una scadenza?
Tutti gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e desiderano accedere ai vantaggi che la normativa riserva agli ETS sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore.
Il 31 ottobre 2020 è la data entro la quale le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus (comprese le ONG iscritte all’anagrafe) hanno l’opportunità di adeguare i propri Statuti alle richieste del Codice del Terzo Settore utilizzando una modalità semplificata, cioè le maggioranze (costitutive e deliberative) delle assemblee ordinarie, di norma più basse rispetto a quelle riservate alle assemblee straordinarie di modifica statutaria. Questo non significa che dopo tale data non potranno essere approvate modifiche e che la scadenza riguardi tutti gli enti: sono molto frequenti infatti i casi in cui gli enti non devono compiere modifiche entro il 31 ottobre 2020.
La modalità semplificata di adeguamento dello Statuto è sottoposta ad una condizione che consiste nel fatto che gli adeguamenti “possibili” realizzati con le maggioranze ordinarie sono:
1) quelli considerati obbligatori dal Codice del Terzo Settore;
2) quelli considerati derogatori dallo stesso Codice, cioè che, pur previsti dalla norma, la stessa legge dà la possibilità o di non applicarli o di applicarli limitatamente.
Questa Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce quali sono gli adeguamenti obbligatori e derogatori. Pertanto, al di fuori di queste casistiche, qualsiasi ulteriore cambiamento rispetto alla versione attualmente vigente dello Statuto non è deliberabile da un’assemblea straordinaria che utilizzi le maggioranze ordinarie.
Quali organizzazioni possono adeguare lo Statuto dopo il 31 ottobre 2020
Ecco quindi 4 casi concreti per i quali la scadenza per l’adeguamento statutario non interessa:
1. l’ente ha forma giuridica di Fondazione Onlus (Odv e Aps non possono essere Fondazioni) e la modifica dello Statuto è competenza del consiglio di amministrazione (non esistendo un’assemblea) composto da un numero limitato di membri;
2. l’ente ha forma giuridica di una Fondazione Onlus di partecipazione (ad es. una Fondazione di Comunità) e si sottopongono le modifiche dello Statuto al giudizio dell’organismo dei partecipanti, questi sono in genere in numero limitato e il riunire la percentuale necessaria non è complesso;
3. l’ente (Odv, Aps o Onlus) ha un numero di soci contenuto, che per tradizione si riunisce senza difficoltà in appuntamenti importanti come le assemblee straordinarie;
4. l’ente (Odv, Aps o Onlus) ha un numero di soci elevato, ma l’attuale Statuto, approvato già anni fa da Regione o Direzione regionale delle entrate, prevede che in seconda convocazione anche l’assemblea straordinaria possa deliberare con quorum costitutivi e deliberativi accessibili (tipica la formula: “qualsiasi sia il numero di soci intervenuti”).
Articolo Ripreso da: ItaliaNoNProfit.it